Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52
Con il nuovo Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 entrano in vigore dal 26 aprile al 31 luglio le nuove misure per la ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle norme anti Covid.
In base alle disposizioni del decreto legge e delle ordinanze del Ministro della Salute, sono previste le seguenti misure:
- per la zona gialla alle regioni Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e alle province autonome di Bolzano e di Trento;
- per la zona arancione alle regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta;
- per la zona rossa alla regione Sardegna.
Clicca sulla zona per visualizzare le FAQ relative alle disposizioni in vigore.
Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.
Studi professionali e spostamenti
- Zona gialla e arancione: gli spostamenti sono consentiti dalle 5 alle 22 senza necessità di autocertificare o motivare la mobilità.
- Zona rossa: all’interno dell’area rossa è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi (inclusi quelli dell’area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; in questo caso i movimenti dovranno essere autocertificati tramite autodichiarazione o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
N.B. si ricoda che: le esigenze lavorative vanno dimostrate, così come le situazioni di necessità, specie del cliente che si sposta; l’incontro di counseling non rientra tra i motivi di salute non essendo attività sanitaria.
Nota bene
In tutte le zone occorre evitare assembramenti e ove non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro occorre utilizzare gli strumenti di protezione individuale e tutte le altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.
Formazione
I convegni, i congressi e le fiere potranno svolgersi in presenza dal 1°luglio.
I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
Tina Bruzzese
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