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Regime forfetario ( articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014. Modifiche ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione introdotte dalla legge di bilancio 2020).
Con la legge di bilancio 2020 sono state apportate modifiche alla disciplina del regime forfetario, sia con riferimento ai requisiti di accesso sia in relazione alle cause di esclusione.
In particolare, con riferimento ai requisiti di accesso, la legge di bilancio 2020 ha previsto che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio non superiori a 20.000 euro (originariamente il limite era fissato in 5.000 euro).
La possibilità di non rispettare il sopradetto requisito è comunque assai improbabile perché difficilmente chi adotta il regime forfettario ha dei dipendenti.
Con riferimento invece alle cause di esclusione, la legge di bilancio 2020 ha previsto quale causa di esclusione dall’applicazione del regime forfetario l’ipotesi in cui, nel periodo d’imposta precedente, il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro.
La suddetta causa di esclusione, operante già nel 2020 (nel caso in cui un libero professionista in regime forfettario abbia percepito redditi di lavoro dipendenti pari o superiori ad € 30.000 nel 2019 fuoriesce dal regime già nel 2020), deve essere invece attenzionata poiché spesso capita che lavoratori dipendenti (o pensionati) esercitino contemporaneamente attività libero professionali e fino al 2019 detti soggetti hanno potuto usufruire del regime forfettario. Purtroppo dal 2020 ciò è tassativamente vietato
Fatturazione elettronica
Brevi chiarimenti sulla fatturazione elettronica con particolare riferimento ai soggetti che hanno scelto il regime “forfettario”
I lavoratori autonomi (cioè i professionisti compresi i Counselor Relazionali) che alternativamente adottano:
sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica.
Pertanto per i soggetti di cui sopra non sussiste l’obbligo della fatturazione in formato elettronico e possono continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo con le medesime modalità adottate fino al 31/12/2018.
Consiglio solo di indicare sulle fatture emesse in formato cartaceo, oltre alle indicazione circa il regime adottato (minimi o forfettario), anche la seguente frase:
Fattura non soggetta ad emissione in formato elettronico ai sensi del comma 909 lett. a) n.3) della Legge n. 205/2017.
Preciso che le regole di cui sopra, esonero dalla fatturazione elettronica, valgono anche per coloro i quali aprono la partita IVA dall’1/1/2019 in poi ed adottano il regime forfettario.
Relativamente alle fatture passive ricevute dai consumatori finali e dai professionisti che adottano il regime dei minimi o il forfettario vale la seguente regola stabilita dall’Agenzia delle Entrate nella guida alla fatturazione elettronica: Se il cliente è un consumatore finale, un professionista in regime di vantaggio o forfettario, il fornitore dovrà rilasciargli una copia su carta (o per email) della fattura inviata al SdI.
Il medesimo fornitore dovrà comunque trasmettere la fattura in formato elettronico indicando come codice destinatario: 0000000 (7 volte zero).
In ogni caso per i consumatori finali e per i professionisti in regime di vantaggio o forfettario non sussiste obbligo di conservazioni in formato elettronico delle fatture ricevute.
A cura di giovanni.denaro@areazienda.net
Apertura partita Iva – Al riguardo ricordiamo che per l’apertura della partita Iva è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate il modello di inizio attività (il modello AA9) optando per il regime agevolato barrando la casella del “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 6 luglio 2011 n. 98”.
Chi deve dotarsi della PEC
L’obbligo di dotarsi di una casella elettronica di posta certificata , PEC, è stabilito dal DL 18 ottobre 2012 , n. 179, coordinato con la L. di conversione n 221 del 17/12/2012. Tale obbligo riguarda le ditte iscritte al registro d’impresa e gli iscritti agli ordini o collegi professionali. I professionisti senza cassa ( ordine professionale) e non iscritti al registro di imprese (camera di commercio) non ne hanno l’obbligo. Pertanto i Counselor non hanno l’obbligo di fornirsi di PEC, salvo che non siano registrati alla Camera di Commercio come impresa.
Tuttavia poiché la legge prevede l’istituzione dell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC, al fine di agevolare lo scambio di informazioni e documenti tra professionisti e pubblica amministrazione anche per noi, nel tempo, potrebbe rivelarsi utile dotarsi di PEC. Art. 5 D.L. n. 179 del 18/10/2012
Quali professioni sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto?
Secondo il Decreto 21 gennaio 1994 – G.U. 2 febbraio 1994, n. 26, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona dagli esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, nonché’ dagli esercenti le seguenti professioni sanitarie:
Le prestazioni dei professionisti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) e precedente comma sono esenti dall’IVA solo se erogate su prescrizioni mediche.
Nota sul soggetto d’IVA
Il libero professionista (ed e’ tale proprio perché svolge la sua indipendente libera professione abitualmente – vedere art. 49 T.U. delle imposte dirette – anche se non esclusivamente quella cui e’ abilitato in forza del suo titolo accademico e della sua iscrizione all’Albo) è un lavoratore autonomo soggetto d’IVA a tutti gli effetti. Infatti e’ obbligatorio richiedere la partita IVA, a tenere registri e contabilità ed a compiere tutte quelle formalità indicate negli artt. 16335 del D.P.R. 633/1972, fra cui l’emissione di fatture. Il libero professionista, quindi, che abitualmente esercita la sua indipendente libera professione oltre che ad essere iscritto all’Albo deve essere in possesso della Partita IVA
Qual è la normativa di riferimento?
Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”
Nota bene: la norma ha subito negli anni numerose e continue modificazioni, si riporta il testo vigente
Titolo I
Art. 1
Operazioni imponibili.
1. L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
(omissis)
Art. 10
Operazioni esenti dall’imposta
1. Sono esenti dall’imposta:
…
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presìdi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
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