Si comunica a quanti fossero interessati a svolgere la libera professione ed ad aprire la partita IVA che per farlo è necessario conoscere il codice di attività, attribuito sulla base di una descrizione sintetica dell’attività economica.
A partire dal 1° gennaio 2008 l’Istat ha adottato la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007.
Il codice attività corretto è il seguente( specificare al funzionario dell’ufficio che si svolge attività libero professionale):
88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
– servizi sociali, di counselling, di assistenza sociale, di aiuto ai profughi ed immigrati, di orientamento e simili, svolti a favore di individui o famiglie, presso il loro domicilio od altrove, ed erogati da enti pubblici o da organizzazioni private, da organizzazioni di soccorso alle vittime di calamità e da organismi nazionali o locali di autosostegno, nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza.
Si ricorda che il codice ottenuto non ha valore legale ma semplicemente statistico e può essere utilizzato nelle operazioni di denuncia o di registrazione della propria attività economica. Ulteriori informazioni al sito istat.
Sono detraibili gli incontri di Counseling non psicologico?
Molti colleghi ci chiedono se le spese per il Counseling possono essere scaricate dai loro clienti tra le spese mediche. Il Counseling non è una prestazione sanitaria, pertanto non può essere una spesa detraibile.
Risponde l’Agenzia delle Entrate: Risposta a SMS n.17588151- Le prestazioni sanitarie detraibili sono quelle rese dalle figure professionali individuate dall’art. 3 del D.M. e, in via generale, da personale abilitato dalla autorità competenti in materia sanitaria, tra cui non è ricompreso il counselor.”
Risponde l’assicuratore: Si, naturalmente. Si tratta di due soggetti diversi che hanno due attività e rischi diversi. La responsabilità civile e la tutela legale operano a garanzia del patrimonio dell’Assicurato.
Pertanto la RC e la TL sottoscritte dal Counselor, tuteleranno il suo patrimonio, mentre le stesse polizze contratte dall’Ente tuteleranno il patrimonio dell’Ente. E’ ovvio che la richiesta danni potrà pervenire sia all’Operatore che all’Ente. Le polizze pertanto devono esserci entrambe.
La domanda dovrebbe specificare meglio l’ente a cui si appartiene di cosa si occupa se è un’associazione che promuove attività , corsi oppure quale la tipologia di attività.
Risponde l’avvocato: Se si lavora in qualità di dipendente dell’Ente, l’Ente dovrebbe avere un’assicurazione di responsabilità civile propria che si estende anche ai danni involontariamente (salvo quindi colpa grave o dolo) cagionati dal dipendente a terzi o tra dipendenti, nello svolgimento delle loro mansioni.
Se si lavora in qualità di libero professionista sarebbe meglio avere una propria assicurazione anche quando si opera all’interno della struttura dell’Ente.
Sarà necessario in ogni caso individuare le diverse attività da svolgere per capire se queste siano o meno coperte dall’assicurazione anche dell’Ente.
Ovvio che sia meglio comunque una propria assicurazione.
Anche chi fa formazione è tenuto a stipulare l’assicurazione ed a fare il contratto?
Risponde l’assicuratore: Si. I danni causati a terzi da parte del Formatore, possono essere sia materiali (danni a persone o cose), oppure patrimoniali (danni economici). Se la FORMAZIONE viene erogata dal singolo Operatore (inteso come Formatore Professionista), dovrà avere una sua polizza RC e TL personale, Ricordo che la convenzione peri Soci Ancore assicura anche la parte del formatore che insegna counselor. Se invece il Formatore opera in nome e per conto dell’Associazione/Ente, allora è necessario che l’Associazione abbia una propria assicurazione di RCT opportunamente estesa anche all’Attività di Formazione.
Risponde l’avvocato: Se sono un dipendente o un docente (es: l’Ente organizza il corso e mi paga – contratto tra dipendente/docente ed Ente – per fare formazione), ci sarà un responsabile dell’Ente che si occuperà del trattamento dei dati e del consenso informato e quindi anche del contratto di prestazione professionale, quindi non mi devo occupare di queste pratiche.
Se invece sono un libero professionista avrò tali incombenze (es: l’ente mette solo a disposizione i locali in cui farò formazione, ma non organizza il corso come proprio).