Proroga dello stato di emergenza nazionale e misure per il lavoro
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
Stato di emergenza
Viene prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022
Corsi di formazione in presenza
Come si ricorderà nel maggio 2020 avevamo posto un quesito alla Presidenza del Governo affinchè si facesse espresso riferimento alla formazione erogata dagli Enti privati e si chiarisse in maniera inequivocabile come dovesse essere svolta, Fase 2:attività professionali e spostamenti, richiesta che trovava accoglimento nel Dpcm del 3 novembre 2020 all’art. 1 c.9/s.
Tutta la normativa seguente ha, pertanto, disposto le regole per i corsi di formazione erogati da privati.
Il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, all’art. 3-bis. Corsi di formazione, ha previsto che dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possano svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221, all’art. 8 c.2, ha esteso l’obbligo di Green Pass (il green pass base indica la Certificazione verde COVID19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, la guarigione dall’infezione Covid-19 o l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare) ai corsi di formazione privati svolti in presenza.
Pertanto in zona bianca e gialla i corsi di formazione possono svolgersi in presenza ma è obbligatorio esibire il Green Pass.
Green Pass
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.
Mascherine
- obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.
Green Pass rafforzato
L’obbligo di Green Pass rafforzato ( il green pass rafforzato indica la Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19) viene esteso:
- al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
- a musei e mostre;
- al chiuso per i centri benessere;
- per i centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- per i parchi tematici e di divertimento;
- al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
- per sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Consulta la tabella con l’indicazione delle attività in cui è richiesto il Green pass o il Green pass rafforzato
Tabella delle attività consentite

Tina Bruzzese

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